Statuto approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore n. 111 del 20 giugno 2023

Art. 1 – Denominazione

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione denominata

“FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI OPERATORI SPORTIVI e del BENESSERE” per brevità FITec
FITec è una Associazione di Promozione Sociale e Culturale del Settore sportivo e del Benessere, Ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 460/97

Art. 2 – Sede e durata

La Associazione ha sede legale e operativa in Besana in Brianza. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
La durata è illimitata.

L’Associazione istituisce, sedi regionali e si riserva di attivare altre sedi periferiche nel territorio nazionale e/ o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime finalità associative.

Art. 3 – Scopi dell’associazione

L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili della Associazione non possono essere ripartiti anche indirettamente e devono essere interamente reinvestiti nella associazione per il conseguimento esclusivo dell’attività sociale. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. Tutte le attività della associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1.

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t)

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

La FITec Associazione di Promozione Sociale e Culturale al fine di espletare e descrivere meglio le attività di cui all’art 5, comma 1, del terzo settore elenca di seguito scopi delle lettere (D)(L)(T), essa si propone di:

  1. Curare la formazione di quadri tecnici attraverso specifici corsi di formazione extra-scolastica, dagli operatori di Discipline Bio Naturali, Sportivi, del Turismo Sociale, del volontariato di base ed animatori sportivi, per la preparazione fisica e l’avviamento alla pratica sportiva, nonché organizzare seminari e stages per l’aggiornamento di tali figure.
  2. Promuovere in genere azioni contro il disagio giovanile e la tossicodipendenza, assistenza agli anziani e portatori di handicap;
  3. Promuovere Associare, Aggregare o Affiliare, associazioni o aziende che condividono il medesimo interesse socioculturale – sportivo – benessere;
  4. “Promuovere la valorizzazione delle professioni in particolare quelle legate alle discipline sportive e bionaturali. Valorizzare l’aspetto sociale e socioculturale in ogni forma, e valorizzare la professione del formatore in tutte le sue declinazioni (come docente, come tutor, come assistente, come Tecnico/educatore, come figura professionale), ivi compresa la formazione delle competenze trasversali dello sport delle DBN e del benessere nell’ambito relazionale e della formazione, riferito ad un ambito sociale e professionale;
  5. L’associazione accetta e riconosce, ai fini interni, attività formativa svolte da terzi;
  6. Istituire una struttura tecnico -scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta.

L’Associazione si propone inoltre di:

  1. Fornire consulenza tecnica e scientifico–culturale su programmi operativi di gestione dell’oggetto sociale, sia a livello locale che nazionale e internazionale, per conto e / o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/ o privato;
  2. Svolgere corsi di aggiornamento culturale, sportivo e professionale;
  3. Organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi etici, economici, educativi e culturali in genere;
  4. Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci;
  5. Provvedere all’acquisto e alla edizione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;
  6. Orientare i soci nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
  7. Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d’arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
  8. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché altre associazioni per le attività sociali, nonché mantenere ottimi e costanti rapporti con ogni altro organismo, nonché la gestione dei corsi e seminari e la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
  9. Favorire la nascita di enti o gruppi che si propongono scopi analoghi al proprio anche per singoli settori di intervento, favorendo la loro attività e collaborando con essi tramite opportuni collegamenti;
  10. Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e pubblicare inoltre notiziari, indagini ricerche, studi e bibliografie;
  11. Partecipare in modo autonomo ad attività nazionali o internazionali inerenti il settore della formazione e della consulenza;
  12. Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di siti web ed altra presenza su web che abbiano lo scopo di perseguire gli obiettivi statutari e/o promuovere l’associazione.
  13. L’associazione difende il prestigio e gli interessi anche collettivi, dei propri soci, svolge attività finalizzata all’incremento ed al mantenimento dei rapporti e della collaborazione interdisciplinare tra tutte le figure professionali facenti in qualunque modo capo all’associazione stessa, collaborando e coordinando l’attività dei propri soci con qualsiasi mezzo per il raggiungimento di dette finalità l’associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi movimenti o associazioni coi quali riterrà utile avere collegamenti. L’associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, senza preclusione di sorta, nonché da enti e realtà nazionali e internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.
  14. Garantire la portabilità della Protezione: La copertura assicurativa è valida indipendentemente dal contesto lavorativo. Il tecnico è protetto sia che operi all’interno di Enti di Promozione Sportiva, Federazioni, Associazioni o studi privati.
  15. Garantire la Libertà Professionale: La polizza assicurativa supporta pienamente l’attività svolta in autonomia (libera professione), garantendo sicurezza anche al di fuori di contesti organizzati.

Art. 4 – Soci

4-1) Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L’Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4-2) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3) Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4) Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest’ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante.

Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest’ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5) La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6) Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto in Assemblea;
c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l’esame entro 30 giorni dalla richiesta.

L’eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4-7) Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-8) Le quote associative ed ogni altro contributo versato all’Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4-9) I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5 – Perdita della qualifica di soci

5-1) Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2) Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Fermo restando l’obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l’anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-3) I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31/01 di ogni anno.

5-4) Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5) In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-6) La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

Art. 6 – Obblighi assicurativi

6-1) L’Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

6-2) L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 – Organi sociali

Gli organi della associazione sono:

  1. Assemblea dei soci
  2. Consiglio direttivo
  3. Presidente
  4. Comitato scientifico
  5. Comitato dei Probiviri (in caso la sua nomina sia per legge obbligatoria)
  6. Revisore dei conti (in caso la sua nomina sia per legge obbligatoria)

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo diversa disposizione.

Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.

L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro dei soci;
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8 – Assemblea dei soci

8-1) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

8-2) Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3) L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4) L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il

Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-5) In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8-6) I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8) Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-9) Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.

8-10) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 3 ore dalla prima convocazione.

8-11) L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-12) Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-13) Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-14) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

L’Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell’Organo di controllo;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

8-15) L’Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 9 – Consiglio direttivo

9-1) Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.

9-2) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all’art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell’Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ.

9-3) Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4) Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9-5) La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

9-6) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9-7) Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
b) la fissazione delle quote associative;
c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;
d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
g) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
h) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

9-9) Fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9-10) Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 11 – Il presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione, presiede il consiglio direttivo e l’assemblea. Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di ordinaria che di straordinaria convocazione.

Il Presidente nomina un Comitato Presidenziale che ha poteri esecutivi, in caso di decisioni urgenti, composto oltre che da lui medesimo e dal tesoriere, da un massimo di altri due membri del consiglio direttivo.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, ha facoltà di scegliere un segretario generale a cui sono demandate le mansioni di comunicazione con l’esterno e con i soci.

Art. 12 – Decadenza del Consiglio Direttivo e Presidente

12-1) Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

12-2) In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

12-3) Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;
b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

12-4) In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Art. 13 – Segretario e tesoriere

13-1) Il Segretario, nominato ai sensi dell’art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

13-2) Il Tesoriere, nominato ai sensi dell’art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

13-3) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 14 – Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 3 a un massimo di 27 componenti, nominati dal consiglio direttivo della associazione. Il Comitato elegge al proprio interno un presidente, il quale nomina un vicepresidente e un segretario, tra i componenti del comitato stesso.

Il Comitato si configura come struttura tecnico scientifica dedicata soprattutto alla formazione permanente degli associati.

Art. 15 – Patrimonio e mezzi finanziari

15-1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

15-2) Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

15-3) In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.

15-4) I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

15-5) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 16 – Bilancio

16-1) L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

16-2) Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

16-3) Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore. L’Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

16-4) Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

16-5) Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

16-6) Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

Art. 17 – Aggregazione dei soci per unità territoriali e sezioni regionali

I soci, nell’ambito degli scopi e delle finalità della associazione, hanno facoltà di organizzarsi e costituirsi in unità territoriali a partire da un minimo di cinque aderenti, salvo diversa indicazione del consiglio direttivo.

Le unità territoriali con riferimento ad aggregazioni nel territorio di una o più regioni italiane, prendono il nome di delegazioni regionali o delegazioni territoriali.

All’atto della loro costituzione, che non prevede particolari formalità tranne la redazione di un verbale di assemblea regionale o territoriale che deve essere letto dal presidente e indicante il territorio di riferimento, che può essere comunque inferiore a quello di una singola regione. Copia del verbale recante tutte le firme in originale deve essere inviata al presidente nazionale che, previo parere del consiglio direttivo, dichiara formalmente costituita la delegazione.

Ogni delegazione regionale o territoriale organizza la propria sezione secondo gli standard previsti dal consiglio nazionale, e ne segue le direttive.

La delegazione cessa il suo funzionamento se il numero scende al di sotto di tre iscritti. La delegazione decade qualora non realizzi almeno una attività autonoma a carattere culturale e / o scientifico, convegnistica e/ o formativa, nell’arco di ogni anno solare. Iniziative a carattere culturale, scientifico, o politico ad interesse nazionale od internazionale devono essere comunicate al presidente nazionale.

I soci della associazione presenti nelle delegazioni territoriali devono essere in regola con il versamento delle quote associative nazionali. È previsto un rapporto annuale nel quale il presidente della delegazione relaziona sulle attività svolte. Non è prevista autonomia finanziaria. Le delegazioni regionali devono comunicare preventivamente al consiglio direttivo nazionale ogni loro iniziativa.

L’associazione copre tutte le regioni attraverso le suddette delegazioni regionali e territoriali e con l’individuazione e nomina, a cura del Consiglio direttivo, dei delegati interregionali.

Art. 18 – Scioglimento dell’associazione

Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento della associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di finalità similari

Art. 19 – Clausola compromissoria

19-1) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti

contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 20 – Norme transitorie e disposizioni finali

20-1) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.